giorgiomu
il 25 settembre scorso
Art. 25.
Utilizzo delle risorse naturali
Art. 25.
Utilizzo delle risorse naturali dell'alveo
1. E' vietata la raccolta del legname trasportato a valle dal
fiume se non muniti di autorizzazione rilasciata dall'autorita'
competente per territorio e recante l'indicazione dei comuni nei
quali si effettua la raccolta.
2. E' vietato l'abbattimento, il taglio o la raccolta della
vegetazione ancorata anche soltanto in parte al fondo dei corsi
d'acqua.
3. E' vietato il taglio di piante, arbusti o vegetazione con lo
scopo di aprire nuovi percorsi per l'accesso al greto del fiume.
4. E' vietata la raccolta di legname recante bolli autorizzativi
al taglio del Corpo Forestale dello Stato e del parco del Ticino e/o
comunque segni che ne attestino la provenienza e la proprieta'.
5. E' vietata la raccolta di sassi quarziferi nell'alveo del fiume
se non muniti di autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente
e certificazioni relative ai previsti oneri fiscali.
6. PeAltro